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2024-03-29 14:20

I dubbi della commissione industria del Senato sulla proposta della Commissione Ue, che vuole conoscere gli accordi intergovernativi nel settore energetico prima della loro stipula

QUEL CHE C’È DA SAPERE

La commissione industria del Senato ha approvato una risoluzione che solleva alcuni rilievi in merito alla proposta della Commissione europea, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia, abrogando la normativa attuale.

Con la nuova normativa, tutti i progetti di accordi intergovernativi o di modifica di accordi esistenti dovranno essere notificati alla Commissione europea prima della conclusione dei negoziati formali e non più successivamente alla firma. La Commissione Ue avrà sei settimane per informare lo Stato membro interessato di eventuali perplessità sulla compatibilità del progetto con le norme europee in materia di concorrenza e di mercato interno dell'energia e 12 settimane per emettere un parere. Decorsi questi termini senza che la Commissione abbia fornito una risposta o emesso un parere, si applicherà il principio del silenzio-assenso. Nel frattempo lo Stato non potrà firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo o la modifica di un accordo intergovernativo. Gli Stati membri dovranno tenere “in massima considerazione il parere della Commissione”.

Una volta firmati, gli accordi intergovernativi dovranno essere trasmessi entro tre mesi alla Commissione Ue, che avrà nove mesi per condurre una valutazione ex post e informare gli Stati membri su eventuali perplessità circa la loro conformità con le norme Ue.

Secondo la risoluzione della commissione industria del Senato, i tempi indicati per la valutazione da parte della Commissione europea, durante i quali lo Stato membro non può firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo, presentano “profili di problematicità e di possibile incompatibilità con le esigenze proprie della negoziazione di accordi nel settore dell’approvvigionamento energetico”.

Inoltre, per quanto riguarda l’eventuale riservatezza delle proposte di accordo, la risoluzioneinvita a considerare se i limiti a tale segretezza possano considerarsi compatibili con le esigenze strategiche private e pubbliche proprie del settore, considerato anche che il Consiglio europeo del 19-20 marzo 2015 ha affermato, senza eccezioni, che «Per quanto riguarda i contratti commerciali di fornitura di gas, è necessario garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili»”.